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EDOR Ente di Osservazione
e Ricerca sull'IA
Indice
DC·24

Documentazione

Tredici termini, con il testo che definisce ciascuno

Le definizioni tratte dal regolamento europeo sono riportate nella formulazione ufficiale italiana. Le altre voci sono descrizioni redazionali, con il riferimento puntuale alla fonte che stabilisce il concetto.

Ultima verifica delle fonti 18 agosto 2026

01

Definizioni del regolamento europeo

Riportate nella formulazione dell'articolo 3, senza riformulazioni.

Sistema di IA articolo 3, punto 1

«Un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.»

Regolamento (UE) 2024/1689

Fornitore articolo 3, punto 3

«Una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito.»

Regolamento (UE) 2024/1689

Deployer articolo 3, punto 4

«Una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale.»

Regolamento (UE) 2024/1689

Immissione sul mercato articolo 3, punto 9

«La prima messa a disposizione di un sistema di IA o di un modello di IA per finalità generali sul mercato dell'Unione.»

Regolamento (UE) 2024/1689

Alfabetizzazione in materia di IA articolo 3, punto 56

«Le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployer e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi diritti e obblighi nel contesto del presente regolamento, di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'IA e ai possibili danni che essa può causare.»

Regolamento (UE) 2024/1689

Modello di IA per finalità generali articolo 3, punto 63

Un modello di IA, anche laddove sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, caratterizzato da una generalità significativa e in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle.

Regolamento (UE) 2024/1689

Rischio sistemico articolo 3, punto 65

«Un rischio specifico per le capacità di impatto elevato dei modelli di IA per finalità generali, avente un impatto significativo sul mercato dell'Unione a causa della sua portata o di effetti negativi effettivi o ragionevolmente prevedibili sulla salute pubblica, la sicurezza, i diritti fondamentali o la società nel suo complesso, che può propagarsi su larga scala lungo l'intera catena del valore.»

Regolamento (UE) 2024/1689

02

Termini che nascono da più fonti

Voci in cui il concetto si ricostruisce da un articolo, da una pronuncia o da una norma tecnica. La formulazione è redazionale.

Sistema ad alto rischio articoli 6 e 113

Categoria del regolamento che raccoglie due insiemi distinti: i sistemi elencati nell'allegato III, che operano in ambiti come biometria, occupazione, istruzione, accesso a servizi essenziali e giustizia, e i sistemi che costituiscono componente di sicurezza di prodotti coperti dalla normativa settoriale dell'allegato I. Gli obblighi si applicano dal 2 dicembre 2027 per il primo insieme e dal 2 agosto 2028 per il secondo.

Regolamento (UE) 2024/1689, come modificato dal regolamento (UE) 2026/1744

Decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato articolo 22

Situazione in cui una decisione che produce effetti giuridici o incide in modo significativo su una persona è assunta senza intervento umano. Il regolamento generale sulla protezione dei dati riconosce all'interessato il diritto di non esservi sottoposto, salvo i casi ammessi, e prevede garanzie fra cui il diritto di ottenere l'intervento umano e di contestare la decisione.

Regolamento (UE) 2016/679

Conoscibilità e comprensibilità del modulo algoritmico sentenze n. 2270/2019 e n. 8472/2019

Requisito affermato dalla giurisprudenza amministrativa italiana: l'algoritmo impiegato da una pubblica amministrazione deve essere conoscibile a monte nei criteri applicati, e l'interessato deve ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata. L'impossibilità di comprendere il funzionamento è di per sé un vizio della procedura.

Consiglio di Stato, sezione VI

Non esclusività della decisione algoritmica sentenza n. 8472/2019

Principio per cui nel processo decisionale deve esistere un contributo umano capace di controllare, validare oppure smentire la decisione automatica. È il criterio su cui EDOR costruisce l'indice di controllo umano.

Consiglio di Stato, sezione VI

Profilo di ruolo professionale UNI 11621-8:2026

Descrizione normalizzata di una figura professionale che ne indica missione, compiti, competenze, conoscenze, abilità, autonomia, responsabilità e indicatori di performance. Per l'intelligenza artificiale i profili italiani sono dodici e sono definiti dalla norma UNI 11621-8:2026.

UNI — Ente Italiano di Normazione

Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale articolo 20

In Italia, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, designate per garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione. Resta ferma l'attribuzione a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato per gli ambiti di competenza.

Legge 23 settembre 2025, n. 132

03

Come usare questo glossario

Due avvertenze che riguardano la citazione, e una sul rapporto fra lingua comune e lingua normativa.

Una definizione tratta dal regolamento vale nell'ambito del regolamento. Fuori da quell'ambito la stessa parola può indicare un oggetto più ampio o più stretto, e la differenza va detta.

Le voci redazionali sono ricostruzioni: rimandano al testo che stabilisce il concetto, e non lo sostituiscono. Chi cita in un atto formale usa la fonte.

La parola deployer resta in inglese anche nella versione italiana del regolamento. Le traduzioni correnti, come utilizzatore o utente, non corrispondono alla definizione dell'articolo 3.

Perché la definizione conta

Nel 2025 il 16,4% delle imprese italiane con almeno dieci addetti dichiara di usare almeno una tecnologia di intelligenza artificiale. Che cosa rientri in quella dichiarazione dipende da come il rispondente interpreta la parola.

Il confronto fra le misure mostra quanto la scelta della definizione sposti il risultato.