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DC·20

Documentazione

Il calendario dell'AI Act, come risulta dopo il luglio 2026

Il regolamento (UE) 2026/1744 ha riscritto le date di applicazione degli obblighi sui sistemi ad alto rischio e ne ha aggiunte di nuove. Qui il quadro completo, con l'articolo che fissa ciascuna scadenza.

Ultima verifica delle fonti 18 agosto 2026

01

Nove date, e l'articolo che le fissa

Ordinate in avanti. La colonna del riferimento consente di risalire al testo senza intermediari.

Date di applicazione del regolamento (UE) 2024/1689 con il riferimento normativo e lo stato
Data Che cosa si applica Riferimento Stato
1 agosto 2024 Entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1689. art. 113, primo comma in vigore
2 febbraio 2025 Si applicano i capi I e II: disposizioni generali, pratiche vietate dell'articolo 5 e obbligo di alfabetizzazione in materia di IA dell'articolo 4. art. 113, terzo comma, lett. a) applicabile
2 agosto 2025 Si applicano gli obblighi per i modelli di IA per finalità generali: documentazione tecnica, politica sul diritto d’autore, sintesi dei contenuti di addestramento. capo V applicabile
27 luglio 2026 Entra in vigore il regolamento (UE) 2026/1744 e si applicano gli articoli da 102 a 110 del regolamento (UE) 2024/1689. art. 113, terzo comma, lett. d) applicabile
2 agosto 2026 Applicazione generale del regolamento, compresi gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 per fornitori e deployer. art. 113, secondo comma applicabile
2 dicembre 2026 Si applicano i nuovi divieti dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere b bis) e b ter), e i paragrafi 1 bis e 1 ter. Entro la stessa data i fornitori di sistemi che generano contenuti sintetici, già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, si conformano all'articolo 50, paragrafo 2. art. 113, terzo comma, lett. a) e art. 111 data fissata
2 dicembre 2027 Si applica il capo III, sezioni 1, 2 e 3, per i sistemi classificati ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III. La data precedente era il 2 agosto 2026. art. 113, terzo comma, lett. c), punto i) differito
2 agosto 2028 Si applica il capo III, sezioni 1, 2 e 3, per i sistemi classificati ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I. La data precedente era il 2 agosto 2027. art. 113, terzo comma, lett. c), punto ii) differito
2 agosto 2030 Fornitori e deployer di sistemi ad alto rischio destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche adottano le misure necessarie per conformarsi ai requisiti e agli obblighi del regolamento. art. 111, paragrafo 2 data fissata

Fonte Unione europea, «Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 (regolamento sull'intelligenza artificiale)», GU L, 12 luglio 2024

Fonte Unione europea, «Regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026, che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 (Omnibus digitale sull'IA)», GU L, 24 luglio 2026 · in vigore dal 27 luglio 2026

02

Che cosa ha cambiato l'omnibus digitale

La modifica con l'effetto pratico maggiore riguarda il terzo comma dell'articolo 113, riscritto dal punto 40 dell'articolo 1.

«c) il capo III, sezioni 1, 2 e 3, ad eccezione dell'articolo 6, paragrafo 5, si applica a decorrere dal: i) 2 dicembre 2027 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III; e ii) 2 agosto 2028 per quanto riguarda i sistemi di IA classificati come ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'allegato I.»

Regolamento (UE) 2026/1744, articolo 1, punto 40, lettera b)

Il considerando 40 spiega la ragione del rinvio: l'indisponibilità di norme, specifiche comuni e orientamenti, insieme al ritardo nella costituzione delle autorità nazionali competenti, rendeva insostenibile la data originaria del 2 agosto 2026.

La distinzione fra le due nuove date segue la distinzione già presente nel regolamento fra sistemi ad alto rischio autonomi e sistemi incorporati in prodotti disciplinati da normativa settoriale.

L'articolo 4 è stato sostituito: l'obbligo di alfabetizzazione ora si formula come adozione di misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale.

03

Gli obblighi di trasparenza, già applicabili

Riguardano chi mette a disposizione sistemi che interagiscono con le persone o che generano contenuti.

T1

Interazione riconoscibile

Una persona che interagisce direttamente con un sistema di IA deve poterlo sapere, salvo che la circostanza risulti evidente.

T2

Contenuti sintetici marcati

I contenuti audio, immagine, video o testuali generati o manipolati vanno marcati in formato leggibile dalle macchine e riconoscibili come artificiali.

T3

Termine per chi era già sul mercato

I fornitori di sistemi immessi prima del 2 agosto 2026 hanno tempo fino al 2 dicembre 2026 per conformarsi all'obbligo di marcatura.

La stessa data del 2 dicembre 2026 è il termine di recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 sul miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, che disciplina la gestione algoritmica del lavoro. Le due scadenze coincidono e riguardano in parte gli stessi operatori.

Fonte Unione europea, «Direttiva (UE) 2024/2831 del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali», articolo 29, recepimento entro il 2 dicembre 2026

04

I due nuovi divieti dal 2 dicembre 2026

Inseriti nell'articolo 5 dal punto 7 dell'articolo 1 dell'omnibus, con un paragrafo che ne delimita la portata.

La lettera b bis) riguarda i sistemi che generano o manipolano immagini, video e audio realistici, o materiale analogo, ritraendo le parti intime di una persona fisica riconoscibile. Rientra nel divieto anche il materiale che ritrae una persona riconoscibile in atti sessualmente espliciti. La condizione è l'assenza di un consenso liberamente prestato, specifico, informato e inequivocabile. Sono vietate immissione sul mercato, messa in servizio e uso.

La lettera b ter) vieta i sistemi che generano o manipolano materiale o spettacoli ai sensi dell'articolo 2, lettere c) ed e), della direttiva 2011/93/UE, salvo che sussista una causa di giustificazione secondo il diritto nazionale.

Il paragrafo 1 bis delimita l'ambito del divieto. Opera quando la generazione o la manipolazione costituisce la finalità prevista del sistema. Opera inoltre quando progettazione, addestramento, architettura, capacità o funzionalità con cui l'utente interagisce direttamente rendono quel risultato ragionevolmente prevedibile e riproducibile senza modifiche tecniche significative. In questo secondo caso rileva anche l'assenza di misure di sicurezza adeguate a prevenirlo.

Le pratiche vietate sono la categoria sanzionata più severamente: fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale totale annuo.

05

Le sanzioni previste dal regolamento

Tre fasce, ciascuna con un importo fisso e una percentuale sul fatturato: si applica la maggiore delle due.

Sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 99
Fatto Importo In alternativa
Non conformità al divieto delle pratiche di IA dell'articolo 5 fino a 35.000.000 € o fino al 7% del fatturato mondiale totale annuo, se superiore
Non conformità agli obblighi di fornitori, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori, deployer, organismi notificati, e agli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 fino a 15.000.000 € o fino al 3% del fatturato mondiale totale annuo, se superiore
Fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità nazionali competenti fino a 7.500.000 € o fino all'1% del fatturato mondiale totale annuo, se superiore

Nel caso delle PMI, comprese le start-up, ciascuna sanzione è pari al massimo alla percentuale o all'importo indicati, se inferiore. L'omnibus ha esteso lo stesso criterio alle piccole imprese a media capitalizzazione.

Fonte Unione europea, «Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 99, paragrafi 3, 4, 5 e 6», GU L, 12 luglio 2024

06

Chi applica il regolamento in Italia

L'articolo 20 della legge 23 settembre 2025, n. 132 designa l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale.

Resta ferma l'attribuzione a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1689.

La legge italiana non sostituisce il regolamento europeo: interviene sulle materie rimesse agli Stati membri e sui profili propri dell'ordinamento nazionale. È in vigore dal 10 ottobre 2025.

Dove verificare senza intermediari

Gli strumenti della Commissione forniscono indicazioni non determinative. Il riferimento resta il testo pubblicato.