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EDOR Ente di Osservazione
e Ricerca sull'IA
Indice
ED·01

Ente

Un ente che misura, e che rende verificabile come misura

EDOR rileva l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in Italia e pubblica i risultati. Questa pagina descrive la funzione, gli organi, la procedura con cui vengono nominati e le regole sulle risorse.

Ultima verifica delle fonti 18 agosto 2026

01

La funzione

EDOR osserva un fenomeno in corso: l'ingresso di sistemi automatizzati nelle decisioni di imprese e amministrazioni italiane. Lo osserva con strumenti dichiarati.

L'attività si articola in cinque linee: rilevazione continua, ricerca in forma di working paper brevi, indici ricorrenti, biblioteca normativa ragionata e casistica documentata dei malfunzionamenti algoritmici.

Il pubblico a cui l'ente si rivolge è composto da chi deve verificare un dato prima di usarlo: giornalisti, ricercatori, funzionari pubblici, imprese. Ogni pagina è costruita per essere citata, con estremi completi e collegamento alla fonte.

Un osservatorio non trae autorità da una delega. La trae dal procedimento che rende ispezionabile, e dalla disponibilità a correggersi in pubblico quando sbaglia. Il metodo è la parte del sito che spiega come.

02

Gli organi

Tre organi con compiti separati: chi decide il programma, chi controlla il metodo, chi esegue la verifica.

Organi di EDOR con composizione, compiti e durata dell'incarico
Organo Composizione Compiti Durata
Direzione Una persona. Rappresenta l'ente, approva il programma annuale di rilevazione, firma le pubblicazioni e risponde delle rettifiche. Tre anni, rinnovabili una volta.
Comitato di metodo Da cinque a nove componenti, con competenza documentata in statistica applicata, diritto delle tecnologie, informatica o economia industriale. Esamina il disegno di ogni rilevazione prima del campo, verifica la coerenza fra dati e conclusioni, si pronuncia sulle richieste di rettifica non risolte in redazione. Tre anni, rinnovabili una volta. Rinnovo parziale a scaglioni.
Redazione Chi cura la raccolta, la verifica delle fonti e la pubblicazione. Applica il protocollo di verifica, tiene il registro delle rettifiche, aggiorna la data di ultima verifica su ogni scheda. Incarico continuativo.

La direzione non partecipa alle deliberazioni del comitato di metodo sulle rettifiche che riguardano pubblicazioni da lei firmate.

03

Come si nomina chi entra negli organi

La procedura è pubblica prima delle persone. I nomi compaiono su questa pagina quando la nomina è perfezionata, con la dichiarazione di interessi allegata.

  1. 01

    Avviso

    Si pubblica un avviso con il profilo cercato, i requisiti di competenza e il termine per candidarsi. L'avviso resta consultabile anche dopo la chiusura.

  2. 02

    Dichiarazione di interessi

    Ogni candidatura allega rapporti economici e incarichi in corso con soggetti che sviluppano, rivendono o acquistano sistemi di intelligenza artificiale.

  3. 03

    Esame e proposta

    Il comitato di metodo esamina le candidature sulla base dei requisiti pubblicati e formula una proposta motivata alla direzione.

  4. 04

    Pubblicazione

    La nomina si perfeziona con la pubblicazione di nome, profilo, durata dell'incarico e dichiarazione di interessi. Le variazioni successive si aggiungono in coda.

Un componente decade quando viene meno un requisito, quando omette una variazione rilevante della propria dichiarazione di interessi o quando assume un incarico incompatibile. La decadenza si pubblica con la data e la ragione.

04

Le risorse e i loro limiti

Le entrate provengono da contributi di ricerca, lavori su committenza e licenze sui materiali prodotti.

Ogni contributo ricevuto viene pubblicato con importo, soggetto erogante e finalità entro il trimestre successivo all'incasso. Il registro resta consultabile per gli esercizi passati.

Un singolo erogante può coprire fino a un quinto delle entrate di un esercizio. Oltre quella soglia il contributo si rifiuta o si fraziona su più esercizi.

Un lavoro su committenza si pubblica con il nome del committente in apertura. Il committente riceve il testo alla stessa ora in cui diventa pubblico, senza diritto di modifica sulle conclusioni.

Chi vigila e chi normalizza, in Italia

L'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono designate quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale dall'articolo 20 della legge 132/2025. Banca d'Italia, CONSOB e IVASS restano autorità di vigilanza del mercato per gli ambiti di competenza.

Fonte Gazzetta Ufficiale, «Legge 23 settembre 2025, n. 132 — Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», GU n. 223 del 25 settembre 2025 · in vigore dal 10 ottobre 2025 · articolo 20

La ripartizione completa delle funzioni chiarisce dove finisce il perimetro di EDOR.